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L’accettazione è il negozio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è necessaria la capacità di agire, gli incapaci devono quindi essere assistiti o rappresentati. Può essere:
Espressa:
In un atto pubblico o in una scrittura privata la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in una dichiarazione notarile).
Tacita:
Il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni ereditari. In entrambe le ipotesi si produce al momento dell’accettazione la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse ereditario. L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile.
Con beneficio d'inventario:
Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale . Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari. E’ la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.
Termine per l'accettazione di un'eredità:
L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore. Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue. Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari. In questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.
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